Arbitro controversie finanziarie

Istituzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e adozione del Regolamento di attuazione dell’Art.2, commi 5-bis e 5-ter, del Decreto Legislativo 8 Ottobre 2007 N.179 (Camera di Conciliazione Arbitrale)

Mediante Delibera CONSOB N. 19602 del 4 maggio 2016 è stato istituito presso la CONSOB medesima l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), ed è stato adottato il Regolamento di Attuazione dell’Art.2, commi 5-bis e 5-ter, del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, N. 179 (Camera di Conciliazione Arbitrale).

Alicanto Capital SGR S.p.A. aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Di seguito le informazioni salienti sulle funzioni dell’Arbitro, sul relativo ambito di competenza e sul funzionamento del procedimento:

– L’Arbitro è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte dell’Intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla parte II del Testo Unico della Finanza (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, ad eccezione delle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro 500.000 (Cinquecentomila).

– L’accesso alla procedura è gratuito per l’Investitore, che può presentare il ricorso personalmente o tramite un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore; sono inoltre previsti termini brevi (90 giorni dal completamento del fascicolo d’ufficio) per la decisione.

– Il diritto di ricorrere all’Arbitro (ACF) non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale, contenute nei contratti di investimento che disciplinano il rapporto fra il Cliente e l’Intermediario.

– Alicanto Capital SGR S.p.A. garantisce che gli eventuali reclami ricevuti dal Cliente, saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dall’Arbitro (ACF). Inoltre, in caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, verranno fornite al Cliente medesimo, adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all’Arbitro (ACF) presso la CONSOB.

Per ogni ulteriore esigenza di approfondimento e per la conoscenza specifica del dettato normativo e del compendio regolamentare e procedurale in merito all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, si fa rinvio al link.